07 Giugno 2012

Procedimento possessorio – Procura alle liti – Rito sommario – Valenza della procura per il giudizio di merito

“In virtù dell’estensione e dell’univoca ampiezza del mandato conferito per la fase sommaria, ma che deve essere riferito all’intero procedimento possessorio, da intendersi in modo unitario per la specifica natura prosecutoria del successivo giudizio di merito, le parti possono legittimamente richiamare il mandato conferito per la fase sommaria negli atti di costituzione per il giudizio di merito”

La procura conferita per la fase sommaria del procedimento possessorio è valida anche per la prosecuzione della causa nel merito._x000d_
A stabilirlo è stata la Seconda Sezione civile della Cassazione, mediante la sentenza in commento, la quale, richiamando la giurisprudenza assolutamente dominante, accoglie il ricorso di una signora, la cui istanza di prosecuzione del giudizio nel merito era stata dichiarata improcedibile, per mancanza della procura per quella specifica fase del giudizio possessorio._x000d_
La Cassazione, nel decidere la controversia, ha affermato che, a seguito della nuova formulazione dell’articolo 703 c.p.c., il procedimento possessorio è strutturato in modo unitario ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, con la conseguenza che il giudizio di merito costituisce una continuazione della fase sommaria e presuppone il tempestivo deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione. _x000d_
Ne consegue che le parti già ritualmente costituite nella fase a cognizione sommaria, non devono necessariamente conferire, per la prosecuzione, una nuova procura ai difensori già nominati, spiegando efficacia rappresentativa la procura già rilasciata con riguardo alla fase sommaria, salvo che essa non risulti rilasciata solo per la fase interdittale.