23 Giugno 2025

Professione forense – Compensi – Interessi legali al tasso per le transazioni commerciali

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15527 (rel. P.Papa)
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense devono essere riconosciuti al professionista gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in applicazione del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. e non al tasso legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ.
Inoltre, deve stabilirsi quale decorrenza iniziale degli interessi la data della messa in mora o la data della domanda giudiziale e non la data di pubblicazione del provvedimento.

In tali casi gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022).

Quanto all’applicabilità del 1284 comma 4 cod. civ., ciò che rileva, a tal fine, è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest’ultima dalla presenza di prestazioni consistenti – anche non esclusivamente, purché prevalentemente – nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il sintagma «transazione commerciale» riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l’appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d’opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l’agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo.

La categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo (cfr. così Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022).

Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d’opera professionale (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, n. 8611 del 16/03/2022).