06 Dicembre 2010

Provvedimento emesso ex art. 696bis c.p.c. – Reclamabilità – Esclusione

“Il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, emesso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. non è reclamabile”

Il Collegio, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza con cui il Giudice Unico aveva rigettato la richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis nei confronti della Compagnia._x000d_
A tale decisione il Collegio giunge muovendo dalla considerazione che “l’invocato istituto del reclamo, introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, attraverso l’inserimento nel codice di rito dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale – non a caso- risulta intitolato “reclamo contro i provvedimenti cautelari”, è intimamente connesso al sistema di tutela cautelare, che proprio in quella novella ricevette una sua compiuta regolamentazione… L’istituto dell’istruzione preventiva non urgente a fini conciliativi di cui all’art. 696 bis c.p.c. … non risponde ad esigenze cautelari, potendo essere utilizzata “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c.”, ma persegue finalità deflattive del contenzioso”._x000d_
Pertanto, il provvedimento emesso ex art. 696 bis c.p.c. non può ritenersi reclamabile._x000d_
In materia si veda: Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 144.