21 Ottobre 2010

R.C.A. – Modulo C.A.I. a doppia firma – Valenza probatoria

“L’eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come tale – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice”

Nel ribadire quanto in precedenza affermato dalle Sezioni Unite (sent. 5 maggio 2006, n. 10311), la S.C. ha precisato che ”posto che litisconsorzio necessario sussiste solo tra proprietario del veicolo, nel quale si identifica il responsabile del danno di cui parla l’articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra conducente e assicuratore medesimo, ovvero tra conducente e proprietario, le affermazioni confessorie sottoscritte dal primo nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del confitente secondo gli artt. 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.”. _x000d_
In tal senso si veda anche Cass. Civ., 7 maggio 2007, n. 10304.