23 Settembre 2019

Randagismo: attenzione alle leggi regionali.
ASL responsabile in Campania

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 10 settembre 2019, n. 22522 (rel. Moscarini)
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi deve radicarsi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadronazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass., 3, n. 12495 del 18/5/2017).
Con particolare riguardo alla Regione Campania, la ASL è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

La disciplina stabilita a livello nazionale dalla L. 14/8/1991 n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la legge 24/11/2001 n. 16, ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti.