26 Giugno 2020

Randagismo: su Strada Statale non si applica art. 2051 c.c.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 giugno 2020, n. 12112 (rel. Positano)
L'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per il sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico non è configurabile in un tratto di Strada Statale curato da Anas S.p.A., non essendo la fattispecie riconducibile a quella normativa astratta di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 19542 del 2019). Ciò per la impossibilità di configurare nella specie un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici e dunque l'ascrivibilità dell'evento dannoso a responsabilità custodiale.

Diversamente dall’ipotesi di sinistro su strada statale, l’affermazione di una responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada ex art. 2051 cod. civ. riposa sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull’obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016).
La configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.

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