21 Settembre 2018
Rapporto tra dispositivo e motivazione nelle sentenze di lavoro
Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 agosto 2018, n. 20898 (rel. M. Rossetti)
(a) Il principio per cui il dispositivo va interpretato anche alla luce della motivazione si applica anche al rito del lavoro, sia pure in maniera attenuata (Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 26/05/2005; Sez. L, Sentenza n. 16079 del 25/10/2003).
(b) Nel rito del lavoro, poiché il dispositivo cristallizza il precetto giudiziale, non è possibile tenere conto della motivazione quando questa:
(b') contenga statuizioni contrastanti con quelle contenute nel dispositivo;
(b") contenga statuizioni mancanti nel dispositivo (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003).
Nel rito del lavoro, pertanto, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico - semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza, ma per stabilire la portata oggettiva del giudicato bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Sez. L, Sentenza n. 14935 del 18/11/2000; così già in precedenza, Sez. U, Sentenza n. 1481 del 18/02/1997).