Rassegna giurisprudenziale in tema di insidia e caso fortuito su tratto autostradale: orientamento del foro di Messina
Giudice di Pace di Messina, sentenza 2 aprile 2019, n. 563 (g. S. Costantino)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 4 marzo 2019, n. 397 (g. A. Sidoti)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 15 marzo 2019, n. 438 (g. F. Panarello)
Giudice di Pace di Messina, sentenza 12 settembre 2018, n. 1640 (g. E. Ramatelli)
Le peculiarità dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. all'ente pubblico vanno individuate non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi non conoscibili, né eliminabili, con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altro).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo il custode certamente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi "fortuito", quanto meno finchè non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire per eliminarlo.
GdP Messina n. 504/2019 (oggetti sulla carreggiata)
Nel caso di specie, parte attrice chiede il risarcimento dei danni occorsi alla sua autovettura a causa dell’impatto con del materiale ferroso presente su un tratto autostradale, per i quali ritiene responsabile l’ente convenuto per avere omesso di vigilare sull’autostrada, non rimuovendo prontamente il materiale ferroso disperso sulla carreggiata.
Parte convenuta ha provato che il sinistro per cui è causa è ascrivibile al caso fortuito. Infatti, seppure sia stata provata la presenza sulla corsia autostradale di un “crick pneumatico per mezzi pesanti” (cfr. prontuario per il rilevamento di incidente stradale in atti), che ha determinato la foratura degli pneumatici dell’autovettura dell’attore, tuttavia risulta provata, con riferimento al giorno del sinistro ed alla tratta autostradale interessata, l’assenza di qualsivoglia segnalazione (a parte quella inerente il sinistro per cui è causa) presso il centro radio del Consorzio, relativamente alla presenza di oggetti sulla carreggiata, nonché l’assenza di incidenti stradali, che avrebbe potuto far presumere la presenza di residui pericolosi. E altresì risulta provato che la situazione di pericolo sia stata prontamente eliminata alla ore 20.10, mediante rimozione al Km 40+400 di un tubo di ferro e di un crick, a seguito di segnalazione pervenuta al centro radio ben pochi minuti prima, esattamente alle ore 19.57.
Ne discende, in tutta evidenza, che la presenza degli oggetti metallici sulla sede autostradale era dovuta ad un repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non poteva essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo necessario a provvedere, ciò che impone di considerare l’evento dannoso imprevedibile ed inevitabile.
Pertanto, alla stregua dell’insegnamento della Corte di Cassazione, deve ritenersi integrato il caso fortuito, ed escludersi quindi la responsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c.
GdP Messina n. 563/2019 (materiale sulla carreggiata)
Parte attrice lamenta di avere subito danni alla propria autovettura mentre percorreva l’autostrada, a causa della collisione con un oggetto non meglio identificato sito al centro della carreggiata.
Il decidente ritiene infondata la domanda attrice, essendosi il sinistro verificato a causa di un elemento rimasto non identificato, che ha provocato una repentina, imprevedibile ed inevitabile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata dal personale del Consorzio convenuto allo scopo di garantire un intervento tempestivo a seguito della segnalazione dell’attore, non poteva essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, in assenza di precedenti segnalazioni da parte di altri utenti, per come si evince dalla disamina del rapporto del centro radio.
GdP Messina n. 397/2019 (macchia d’olio)
Nel caso di specie, viene chiesto all’ente gestore del tratto autostradale il risarcimento dei danni al mezzo e dei danni da lesione personale occorsi al conducente che perdeva il controllo della vettura, andando a sbattere contro il guardrail, per il sinistro verificatosi a causa della presenza sul manto stradale di materiale oleoso.
Le domanda vengono rigettate, in quanto, sebbene le attrici abbiano fornito la prova della presenza di una sostanza oleosa sulla sede autostradale percorsa (cfr. rapporto di Polizia Stradale) e del probabile nesso causale tra la stessa e i danni subiti, non hanno, tuttavia, provato che tra l’insorgere dell’insidia (olio sulla carreggiata) ed il sinistro fosse inutilmente trascorso quel lasso di tempo ragionevolmente necessario per rimuovere o segnalare il pericolo, dovendosi l’evento dannoso ritenere riconducibile al caso fortuito, non addebitabile al Consorzio convenuto.
GdP Messina n. 438/2019 (pozzanghera)
Nel caso di specie, l’attore chiede il risarcimento dei danni da insidia costituita da una “vasta e profonda pozzanghera che occupava l’intera la carreggiata”.
Sebbene può ragionevolmente ritenersi che la presunta insidia non fosse segnalata né fosse visibile (in relazione all’orario in cui si sarebbe verificato il presunto evento), sulla base delle risultanze istruttorie a disposizione di questo giudicante, non è dato ritenere, con sufficiente certezza, da quanto tempo la pozzanghera si fosse formata a causa della pioggia.
Sul punto, nessun principio di prova è stato offerto dall’attore in ordine al momento dell’insorgere dell’insidia e/o della conoscenza della stessa da parte dell’ente custode.
In buona sostanza, non è chiaro se, in relazione al momento e/o alla modalità con cui sarebbe insorta l’insidia, per fatto di un terzo (rectius, evento atmosferico), fosse ragionevolmente esigibile un intervento riparatore da parte del Consorzio convenuto, sicchè, dati i caratteri della oggettiva inevitabilità e imprevedibilità della predetta insidia, essa si configura piuttosto quale caso fortuito, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso.
GdP Messina n. 1640/2018 (calcinacci dalla galleria)
L’attore lamenta danni occorsi alla propria autovettura a causa della caduta di sassi/calcinacci dalla volta di una galleria in autostrada, che, finiti sul parabrezza, ne avevano determinato la lesione.
Alla luce dell’istruttoria svolta, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova su di essa gravante del nesso di causalità tra la prospettata anomalia e l’evento di danno. Non sono, infatti, emersi elementi tali dal poter confermare l’effettivo verificarsi del sinistro secondo la dinamica descritta dall’attore.
Gli elementi probatori acquisiti non possono ritenersi idonei e sufficienti a far ritenere accertato che la rottura del parabrezza sia stata cagionata da una anomala condizione della volta della galleria, non potendosi escludere altra causa di determinazione del danno (es. caduta di sassi da altro mezzo in corsa).