RCA – FGVS – Massimali minimi di legge – Irretroattività – Mala gestio e ingiustificato ritardo
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall’impresa designata (come nella specie) o cessionaria, resta assoggettato al limite fissato dall’art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall’art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti “massimali minimi di legge”, indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui all’art. 9, comma secondo, della medesima legge n. 990, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l’operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data (Cass. n. 7247/2006).
Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato in ipotesi di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria) e con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall’art. 22 della legge n. 990 del 1990 (norma, applicabile ratione temporis, oggi sostituita dall’art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora (tra le altre: Cass. n. 7247/2006, Cass. n. 23870/2006 e Cass. n. 15900/2014).
Va, difatti, rammentato che, nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l’obbligazione a carico dell’assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza ovvero in quello di legge (nella fattispecie disciplinata, ratione temporis, dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969), non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall’assicuratore – che ritardi ingiustificatamente il pagamento – secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma dell’art. 1224 c.c., ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive (Cass. n. 14199/2014).