23 Gennaio 2018
Regolamento di competenza
Cass. Civ., Sez. un., sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202
"È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente - ex art. 49, comma 2, cod. proc. civ. - anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 cod. proc. civ. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo".