Resp. diretta della PA – Condotta omissiva del dipendente – Azione di regresso
Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo.
La commisurazione, in concreto, delle responsabilità degli enti (di ciascuno dei quali il sindaco, nella fattispecie, era organo), nel riparto interno tra di essi ai fini del regresso, resta regolata dall'art. 2055 cod. civ. e dalle regole di riparto degli oneri di allegazione e prova che da esso discendono.
Nel caso di specie, in cui il verificarsi di una calamità naturale ha messo in pericolo e creato ingenti danni alla cittadinanza, sia le attività omesse dal sindaco, sia le attività positive compiute con esternazioni verso la popolazione, pur non essendosi concretate nell’adozione di provvedimenti – ma, rispettivamente, le prime, appunto nell’omessa adozione di questi, le seconde in attività comunque riconducibili alla funzione del sindaco nella prevenzione delle calamità – sono comportamenti che debbono considerarsi espressione della funzione del sindaco.
Le prime, in particolare, risultano certamente ex necesse imputabili al rapporto organico sebbene come espressione di mancato esercizio di un potere, le seconde altrettanto certamente sono espressione di detto rapporto, atteso che i messaggi alla cittadinanza, pur non essendo provvedimenti, comunque integrano operazioni materiali espressione del detto rapporto: non in altra veste o per altri scopi essi sono stati posti in essere dal sindaco, ma proprio nell’esercizio, purtroppo malamente interpretato, dei poteri che nel suo ruolo di organo al tempo stesso di tre amministrazioni (Comune, Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Interno) gli erano conferiti.
Costituendo manifestazione di attività istituzionale anche l’omesso esercizio di potestà pubblica, la responsabilità del Comune nel caso di specie ha carattere diretto ai sensi dell’art. 2043 c.c., per cui non vi è ostacolo, anche secondo l’assunto del giudice di merito, all’esercizio dell’azione di regresso ai sensi del secondo comma dell’art. 2055 c.c. da parte delle Amministrazioni statali ricorrenti.