27 Aprile 2026

Resp. penale Sindaco – Conoscenza/Conoscibilità condotte degli Amministratori

Cassazione Penale, sezione quinta, sentenza n. 12612/2026 (rel. M. Romano)
Se è vero che la responsabilità (per distrazione) del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, è altrettanto indubbio che l'ampiezza dell'arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale. Questo perché anche i singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati, abbracciano un lungo lasso di tempo e incidono in maniera significativa sul patrimonio aziendale - la connotazione di "segnali di allarme", idonei ad avvisare l'organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla.

“Per affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante – sotto l’aspetto causale – alla verificazione dell’evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (a parte i casi in cui l’elemento soggettivo sia richiesto nella forma del dolo specifico). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco – e provare – comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova – che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria – del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’amministratore. Non è necessaria, ad ogni modo, la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l’inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni; ed essa, al pari dell’azione, entra a pieno titolo nelle possibili modalità esecutive del reato.” (cfr. Cass. Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018)

A tali principi si è conformata la Corte territoriale con la sentenza impugnata, poiché ha evidenziato che il lungo arco temporale in cui sono stati attuati i prelievi, la loro reiterazione, il loro importo complessivo di particolare rilevanza, essendo pari a diverse centinaia di migliaia di euro, e la approfondita conoscenza da parte del Sindaco dell’andamento della gestione della società sono elementi che fanno apparire certo che il Sindaco abbia avuto contezza degli stessi ed abbia scelto di rimanere inerte, astenendosi dall’esercitare quei poteri riconosciuti dalla legge al collegio sindacale che avrebbero consentito di evitare o quanto meno attenuare le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale determinate dalle condotte dell’amministratore.

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