Resp. sindaci – Irretroattività del limite risarcitorio di cui alla l. 35/2025 – Art. 2407, c. 2, c.c.
La norma contenuta nell’articolo 2407, comma 2, c.c. , nel testo introdotto dall’ articolo 1, comma 1, l. 14 marzo 2025 n. 35 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, che fissa un limite alla responsabilità per i danni cagionati dai membri del collegio sindacale calcolato come multiplo del compenso annuo percepito dagli stessi, non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, i sindaci di una s.r.l. fallita erano stati dichiarati responsabili per omissione delle attività di vigilanza e controllo sull’operato degli amministratori, contribuendo a cagionare un danno nei confronti della società e dei creditori, e uno dei ricorrenti ha invocato l’applicazione del nuovo limite risarcitorio previsto dalla riforma introdotta dalla l. n. 35/2025 per la quantificazione del danno.
Non può ritenersi che l’obbligazione risarcitoria del sindaco ricorrente sia assoggettata alla norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, lì dove prevede (anche se si tratta di società a responsabilità limitata, art. 2477, comma 4, c.c.) che “i sindaci che violano i propri doveri” (compreso, evidentemente, quello di vigilare, con la diligenza e la professionalità agli stessi imposta, sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori e sulle omissioni degli stessi artt. 2403 e 2406 c.c.), salvo il caso in cui abbiano agito con dolo, “sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Tale norma, infatti, in forza del principio generale previsto dall’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, regola soltanto i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore e non trova, di conseguenza, applicazione ai fatti che, come quelli accertati dalla Corte d’Appello, sono stati per intero commessi prima della sua entrata in vigore.
Il diritto al risarcimento sorge, nella sua pienezza, in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori nella misura in cui, in ragione della sua insufficienza, non siano stati soddisfatti) già con il pregiudizio che l’inadempimento (o l’atto illecito) commesso dal sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato (oltre che ai fini dell’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, anche), per la determinazione della sua dimensione quantitativa, alla normativa (compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque, la liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore (salvo soltanto il caso, nella specie non riscontrabile, in cui vi sia una norma che in modo chiaro ed inequivoco disponga, ragionevolmente e dunque legittimamente, il contrario).
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che – nelle obbligazioni da risarcimento danni per equivalente, la prestazione ha per oggetto il valore economico del bene illecitamente distrutto, leso o non conseguito, e viene adempiuta con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto all’utilità originaria, cui deve essere (appunto) equivalente in termini di potere di acquisto; – la difficoltà nell’operazione sorge per l’ineludibile scarto temporale esistente tra l’epoca di verificazione dell’evento lesivo e quella della sua liquidazione, con la conseguente distinzione tra la aestimatio, cioè la determinazione dell’astratto valore del bene leso, e la taxatio, ovvero la traduzione, in espressione pecuniaria, di siffatto valore; – nel risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri (legali ovvero giurisprudenziali) praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data (di volta in volta) della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (Cass. n. 5013 del 2017); – si tratta, in effetti, di un canone di valenza generale che opera in ogni ipotesi di liquidazione del danno, nozione da intendersi in una accezione estesa e comprensiva tanto della determinazione dell’importo risarcitorio in via convenzionale (ad esempio, per un accordo transattivo tra le parti) o giudiziale (all’esito di una controversia), quanto del pagamento spontaneo della somma ad opera della parte obbligata (cfr. Cass. n. 8839 del 2025).
Se così stanno le cose, risulta evidente che, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento, in capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi creditori), già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio sociale (e, dunque, di un danno che, per sua natura, non può che essere meramente patrimoniale), la norma sopravvenuta non può, evidentemente, incidere sulla quantificazione della relativa prestazione così come disciplinata dalla legge al momento della verificazione del danno.
Se questi sono i “limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi”, risulta, allora, evidente che tali principi sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo attualmente in vigore, ha efficacia retroattiva ed è, quindi, applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso.
Tale applicazione finirebbe, infatti, per arrecare una irrimediabile lesione – alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’art. 2055 c.c.; – alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dai sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; – alla prerogativa-funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile.