22 Luglio 2008

Responsabilità civile – Cassonetto dei rifiuti privo di sistema frenante – Impatto con auto ferma in sosta – Responsabilità dell’azienda di smaltimento rifiuti

“E’ responsabile l’Amia per i danni cagionati da una cosa in custodia, relativamente alla sicurezza dei cassonetti porta rifiuti. La responsabilità da custodia si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale e cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità”.

Nel caso di specie una macchina, regolarmente parcheggiata, veniva travolta da un cassonetto di rifiuti, spinto da un vento, particolarmente forte, ma non abnorme e imprevedibile. Il giudice di pace adito ha ritenuto di collocare il caso de quo nell’ambito della fattispecie dei danni causati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c._x000d_
Nell’affrontare il delicato problema della natura giuridica della responsabilità in questione, il decidente opta per la tesi della responsabilità di tipo oggettivo, con conseguente irrilevanza dell’elemento psicologico, a vantaggio assoluto del rilievo causale. In particolare, “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno”._x000d_
In ogni caso, l’obbligo di custodia non è esigibile, sic et simpliciter, solo per la relazione tra soggetto e cosa, principi generali di rilevanza costituzionale, infatti, impongono che vi sia una certa esigibilità in concreto. Più precisamente, affinché l’art. 2051 c.c. possa essere applicato, è necessario che il custode possa, in concreto, custodire il bene e averne il controllo diretto._x000d_
Con riferimento al caso di specie, il giudice conclude affermando che “la convenuta Amia non ha posto in essere un’attività volta a garantire la sicurezza dei cassonetti porta rifiuti, i quali – muniti di ruote al fine di agevolare lo scarico meccanico dell’immondizia – in caso di forte vento, per tale loro caratteristica, possono costituire un pericolo per l’incolumità degli utenti della strada, dei loro mezzi e più in generale per la circolazione stradale”. Pertanto, viene attribuita responsabilità derivante da violazione di obblighi di custodia in capo all’Amia, perché se si fosse attivata predisponendo un adeguato strumento frenante, il danno non si sarebbe verificato._x000d_