14 Maggio 2008

Responsabilità civile – Responsabilità del datore di lavoro per fatto del dipendente

“Il rapporto di occasionalità necessaria, richiesto dall’art. 2049 c.c., ai fini della responsabilità del datore di lavoro per fatti compiuti dal dipendente, può riscontrarsi anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè sempre entro l’ambito delle proprie mansioni”

La S. C. ha così statuito con riferimento ad un caso relativo alla responsabilità di un istituto bancario per fatto del dipendente infedele addetto alla gestione titoli della clientela._x000d_
Nella sentenza in esame la Corte si sofferma sull’accertamento di un presupposto essenziale della responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ex art. 2049 c.c., e cioè sull’esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che l’incombenza svolta dal dipendente deve aver determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso._x000d_
La S.C. muovendo dalla considerazione che “il rapporto di occasionalità necessaria deve intendersi esistente anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè sempre entro l’ambito delle proprie mansioni”, afferma che “la sentenza impugnata è incorsa nella violazione del citato art. 2049 c.c. laddove essa ha concluso per l’esclusione nel caso di specie della sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria per la presenza, nella condotta del dipendente infedele, di elementi “di anomalia” rispetto al corretto e normale esercizio delle mansioni di un dipendente addetto alla gestione titoli della clientela”._x000d_
Tali elementi, infatti, non escludono che nel suo complesso l’attività espletata dal dipendente infedele e generatrice del danno sia comunque riferibile alle mansioni svolte dal medesimo per conto dell’azienda di credito._x000d_