Responsabilità civile – Spese di lite – Assicuratore – Terzo – Articolo 1917 Cc – Limiti
“Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, a seguito dell’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. La conseguenza è che anche nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’articolo 1917, terzo comma, c.c.; vale a dire nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Con la sentenza in commento i giudici della Cassazione confermano il principio in forza del quale le spese legali sostenute dall’assicurato al fine di costituirsi in giudizio per resistere alla pretesa risarcitoria avanzata dal soggetto che assume essere stato danneggiato, devono essere sopportate dall’assicuratore, ancorché nel limite di cui al terzo comma dell’art. 1917 c.c. Le spese sostenute dall’assicurato per la costituzione in giudizio, infatti, assecondano anche l’interesse dell’assicuratore, il cui obbligo indennitario è direttamente condizionato all’accertamento di responsabilità in capo all’assicurato. Ne consegue che le spese legali dell’assicurato dovranno essere ristorate dall’assicuratore anche nell’eventualità in cui al terzo non venga riconosciuto il risarcimento del danno.