31 Marzo 2020

Responsabilità da cose in custodia: al convenuto la prova sulla visibilità ed evitabilità dell’insidia

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 marzo 2020, n. 7578 (rel. Cricenti)
La responsabilità da cose in custodia non richiede che quest'ultima costituisca un'insidia, ossia un pericolo non visibile e prevedibile, attenendo semmai questo aspetto alla evitabilità del danno da parte del danneggiato.
La responsabilità da cose in custodia presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il "dinamismo" di una cosa che era soggetta al controllo del convenuto, spettando a quest'ultimo la prova che il danno era evitabile dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza, ossia la prova che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato (Cass. 11802/2016; Cass. 12027/2017).