25 Giugno 2012

Responsabilità da reato – Danni non patrimoniali – Risarcimento – Liquidazione – Equità calibrata

“Poiché il criterio equitativo si offre a soluzioni disparate, il Giudice, a fronte della singola fattispecie concreta, deve avere contezza dei precedenti giurisprudenziali, riferiti alle singole patologie di danno non patrimoniale portate all’esame dei magistrati; e, sulla base di questi precedenti giurisprudenziali, secondo una sorta di ideale scala di valori, dovrebbe procedere ad una modulazione proporzionale, ma sempre in senso equitativo del danno”.

Ritiene il Decidente che, per la liquidazione dei danni non patrimoniali da reato, debba farsi applicazione del criterio dell’equità calibrata in luogo del criterio equitativo “puro”, in quanto quest’ultimo, in assenza di criteri uniformi che concorrano alla determinazione della base risarcitoria, si presta tendenzialmente a soluzioni risarcitorie che sono condizionate essenzialmente dalla sensibilità del magistrato._x000d_
L’interprete, in sostanza, secondo la tesi dell’equità calibrata, deve avere presenti quelli che sono i precedenti giurisprudenziali relativi alle singole ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile e poi, in considerazione di questi precedenti, modulare concretamente il risarcimento in relazione alla fattispecie portata alla sua attenzione.