02 Febbraio 2018
Responsabilità per danni da cosa in custodia – Art. 2051 c.c.
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2477
L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode.
Le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità della cosa.