07 Aprile 2021

Responsabilità degli amministratori: inoperatività della polizza in caso di dolo – rigetto manleva

Tribunale di Palermo, sez. V civ., sentenza 30 ottobre 2020, n. 3545 (rel. R. Monfredi)
Va rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto amministratore della società nei confronti della compagnia assicuratrice. Per un verso, infatti, va rilevato che le conseguenze connesse alla carica di amministratore di società sono esplicitamente escluse dal rischio garantito (art. 7.3 condizioni generali polizza) e, per altro verso, va evidenziata la natura dolosa dei fatti fonte di responsabilità, con conseguente applicabilità dell’ultimo inciso del comma 1^ dell’art. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilità civile) che esplicitamente statuisce: “sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Posto che la questione attiene all’individuazione dell’oggetto del contratto e dunque non è un’eccezione in senso proprio (cfr. ex multis Cass. sez. III civ. n. 18742/19) e che l’accertamento del dolo in sede civile è autonomo rispetto a quello penale e prescinde anche dall’effettiva celebrazione del processo penale (cfr. Cass. sez. III civ. nn. 26505/09 e 7242/05), ritiene il collegio che, nel caso di specie, la circostanza che l’autore delle condotte distrattive ne sia anche il beneficiario diretto o indiretto unitamente ai propri fratelli e/o a società a loro riconducibili elida ogni dubbio in ordine al carattere doloso delle stesse.