01 Marzo 2012

Responsabilità dei medici operanti in equipe – dovere di controllo del capo equipe – principio dell’affidamento e inosservanza degli obblighi comuni o indivisi tra gli operatori dell’equipe

“ In ordine alla responsabilità dei medici operanti in equipe, in base al principio di affidamento, il primario o il capo equipe, stante la sua posizione differenziata e di vertice rispetto agli altri medici di livello inferiore o componenti dell’equipe, ha il dovere di controllo sul loro operato e conseguente assunzione da parte sua della relativa responsabilità._x000d_
In materia sanitaria, il principio di affidamento, quale criterio utilizzato onde verificare se ed in che limiti il singolo medico debba rispondere dell’infausto esito del trattamento sanitario effettuato in equipe e se il medesimo debba o meno rispondere dei comportamenti colposi riferibili agli altri componenti dell’equipe, non trova applicazione nelle ipotesi in cui la colpa attenga all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi tra i vari operatori”

Nel caso di specie, è stata annullata la sentenza della Corte d’Appello, mediante la quale è stato circoscritto il tema della responsabilità per il compimento da parte di due operatori sanitari di singoli atti durante lo svolgimento dell’intervento chirurgico, con la conclusione per cui l’impossibilità di individuare gli atti posti in essere dall’uno e dall’altro non consente l’attribuzione agli stessi della responsabilità penale per le lesioni cagionate alla paziente._x000d_
Tale impostazione è stata censurata, in quanto ha omesso di verificare la correttezza delle scelte di fondo, di certo condivise da entrambi i medici e che, ove erronee e colpevoli, implicano la responsabilità di entrambi, in ossequio al concetto di responsabilità d’equipe._x000d_
Il criterio al quale fa riferimento la Cassazione è quello del c.d. principio di affidamento, in base al quale ogni soggetto appartenente all’equipe, non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie, salvo il dovere di sorveglianza di chi riveste la posizione apicale all’interno del gruppo._x000d_
Tale principio, però, non trova applicazione nei casi in cui la colpa attenga all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi tra i vari operatori._x000d_
Così nel caso di specie, i due endoscopisti, che hanno collaborato all’intervento nella qualità di primo operatore e di aiuto, hanno compiuto atti che non possono essere considerati singolarmente, come atti con riguardo ai quali non avrebbero potuto inserirsi un apporto correttivo o suppletivo, ma che hanno riguardato le scelte basilari relative all’intervento svolto (la decisione se proteggere o meno le strutture nervose della paziente e la scelta dell’area in cui effettuare l’intervento), scelte condivise da entrambi gli operatori, per tale motivo fondanti la responsabilità degli stessi._x000d_
La sentenza della Corte d’appello è stata annullata per aver focalizzato l’attenzione sui singoli gesti posti in essere, senza dare preventivamente risposta sulla correttezza delle scelte di fondo e senza recepire la configurazione, ormai pacifica in giurisprudenza, della responsabilità d’equipe e dei limiti che la stessa può subire solo avuto riguardo alle posizioni apicali del gruppo.