12 Febbraio 2018
Responsabilità del nuovo amministratore per illeciti fiscali pregressi
Cass. Pen., Sez. III, sentenza 9 febbraio 2018 (udienza 23 gennaio 2018), n. 6220
Ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento dell'IVA, non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico. Ciò che rileva è la consapevolezza dell'imputato di non operare un versamento che sappia essere dovuto. Colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Nelle società di capitali, come nel caso di specie, la responsabilità per i reati previsti dal D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore (individuato secondo i criteri ex art. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c.), ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (D.Igs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti. Ne discende la responsabilità per i reati tributari connessi alla carica sia in relazione alla figura dell'amministratore di società (sez. 3, n. 3636 del 9.10.2013 dep. il 27.1.2014, Stocco, rv. 259092) che del liquidatore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento.