14 Aprile 2011

Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera – Dovere di diligenza – Art. 1176 c.c. – Limitazione di responsabilità per dolo o colpa grave – Contatto sociale – Onere probatorio – Lesioni gravi e morte di prossimo congiunto

“La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave di cui all’art. 2236, secondo comma, c.c., non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all’onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento era di facile esecuzione e al medico che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza”._x000d_
“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento dlla patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamento idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”

Nel caso di specie, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di secondo grado in cui viene esclusa ogni responsabilità del ginecologo, tanto per il periodo successivo al taglio cesareo, quanto “per la considerazione che egli non avrebbe contribuito in alcun modo allo stato di sofferenza manifestatosi anteriormente alla nascita”._x000d_
Infatti, per quanto riguarda il periodo precedente la nascita, la responsabilità del ginecologo avrebbe dovuto essere valutata dai giudici di appello per avere lo stesso, eventualmente, indirizzato la partoriente preso una struttra priva di idonee attrezzature per i neonati, ovvero per non avere immediatamente disposto il ricovero della partoriente._x000d_
Quanto al periodo successivo al parto, il ginecologo avrebbe avuto in ogni caso l’obbligo di intervenire personalmente in caso di inerzia degli altri componenti la equipe medica._x000d_
Pertanto, i giudici della Suprema Corte rinviano la causa ad altro il giudice, il quale, in applicazione dei richiamati principi, “dovrà ricostruire la successione degli eventi e valutare quale comportamento il medico avrebbe potuto tenere nella situazione data per rispondere in modo adeguato alle evenienze che il parto era venuto presentando ed, ancor prima se il medico possa essere considerato responsabile per avere indirizzato la partoriente presso una clinica priva delle necessarie attrezzature, ovvero per avere ritardato colpevolmente l’intervento cesareo dopo l’esito dell’esame cardiotocografico, che avrebbe invece consigliato l’immediato ricovero”.