28 Luglio 2009

Responsabilità del proprietario per danni cagionati da animali – Prova liberatoria

“In tema di danno cagionato da animali, il proprietario dell’animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è sì tenuto a fornire la prova del caso fortuito – che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato -, ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato”.

La Corte di Cassazione condivide pienamente il rilievo della Corte di Appello secondo cui “la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. opera solo se l’evento di danno sia causa diretta di un’attività posta in essere dall’animale”. Nel caso di specie, non essendo stata offerta la prova, incombente sulla danneggiata, né del fatto che l’animale si sia mosso, né dell’esistenza di un nesso di causalità tra quella (eventuale) condotta e la caduta, è stata esclusa ogni responsabilità del proprietario dell’animale._x000d_
In particolare, la S.C., ribadendo un suo precedente orientamento, ha precisato che “in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell’animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è sì tenuto a fornire la prova del caso fortuito – che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato – ma solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza nel nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato (Cass. Civ. Sez. III, 22/02/00, n. 1971; Cass. Civ., sez. III, 30/03/01 n.4742). La prova liberatoria da parte del danneggiante (proprietario o utilizzatore dell’animale) presuppone l’esistenza del nesso causale, per cui nel caso di specie gli odierni intimati avrebbero dovuto fornire siffatta prova solo se fosse emerso, senza possibilità di dubbio, che il loro cane aveva cagionato la caduta dell’attrice. Ed è per l’appunto quest’ultima certezza che – secondo l’insindacabile valutazione data dai giudici del merito – non è stata ragiunta nel caso all’esame”. _x000d_
Sempre in materia di danni cagionati da animali, si veda da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione del 19 maggio 2009, n. 11570 secondo cui: “non è configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario (o dell’utilizzatore) dell’animale nell’ipotesi in cui il danneggiato, specie di età avanzata, per scendere gli scalini per accedere alla metropolitana non lasci il corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia allontanato”._x000d_