30 Luglio 2010

Responsabilità della Pubblica Amministrazione – Cose in custodia – Insidia stradale – Riparto dell’onere probatorio

“In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, pur sempre in base alla regola generale dell’art. 2043 c.c.”.

Il Tribunale di Napoli, dopo aver affermato tale principio, ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “la c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea ad integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c.. In tale accertamento resta ferma la facoltà del custode – ove applicabile il regime di cui all’art. 2051 c.c. – di provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, dal custode non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più efficiente attività di manutenzione” (v. anche Cass. Civ., 30/09/09, n. 20943)._x000d_
Con particolare riferimento, poi, all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia assicuratrice dell’ente convenuto, la Corte ha avuto modo di ribadire che “nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui quest’ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell’ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore” (ex multis Cass. Civ., 18/07/02, n. 10418).