10 Giugno 2008

Responsabilità genitori – Vigilanza dei figli – Sussistenza

“Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare._x000d_
L’eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità”._x000d_

Nell’affermare tale principio la Corte precisa che “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento degli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività familiari”._x000d_
Da quanto detto consegue che la responsabilità dei genitori non può escludersi per il solo fatto dell’allontanamento temporaneo del minore dalla casa familiare, qualora l’illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell’attività educativa._x000d_
Nel caso di specie, la S.C. precisando che la negligenza, l’indisciplina e l’irresponsabilità nella condotta di guida di un motociclo, in termini tali da mettere a rischio i beni o l’incolumità altrui, costituiscono manifestazione di tale genere di comportamenti, ha ritenuto sussistere la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c._x000d_
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