21 Novembre 2016

Responsabilità medica – Colpa lieve in ambito penale – Legge Balduzzi – Linee guida – Graduazione della colpa – Imperizia e colpa generica

Sulla base della norma contenuta nella L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, comma 1, in combinato disposto con l’art. 43 c.p., comma 3, la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia. In sede di valutazione sulla responsabilità medica, il giudice di merito, a fronte di linee guida che comunque operino come direttiva scientifica per gli esercenti le professioni sanitarie, in riferimento al caso concreto, e ciò sia rispetto a profili di perizia che, più in generale, di diligenza professionale, deve procedere alla valutazione della graduazione della colpa, secondo il parametro della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, sulla base della norma cautelare che si doveva osservare. E, nel determinare la misura del rimprovero, oltre a tutte le evenienze già sopra ricordate, deve considerare il contenuto della specifica raccomandazione clinica che viene in rilievo, di talché il grado della colpa sarà verosimilmente elevato nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza”.

Con il suddetto principio, la Suprema Corte delinea un paradigma valutativo della responsabilità sanitaria che appare, da un lato, coerente rispetto alla cornice legale di riferimento, posto che l’art. 3 della L. Balduzzi, n. 189 del 2012, non contiene alcun richiamo al canone della perizia, né alla particolare difficoltà del caso clinico, dall’altro rispondente alle istanze di tassatività, che permeano lo statuto della colpa generica, posto che il giudice, nella graduazione della colpa, deve tenere conto del reale contenuto tecnico della condotta attesa, come delineato dalla “raccomandazione professionale di riferimento” (così gli Ermellini definiscono le linee guida). Ne deriva che la valutazione che il giudice di merito deve effettuare, rispetto all’ambito di operatività della scriminate introdotta nell’ordinamento dalla novella del 2012, in base alla quale è esclusa la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica, non può che poggiare sul canone del grado della colpa, costituente la chiave di volta dell’impianto normativo delineato dalla L. n. 189 del 2012, art. 3. A ciò si aggiunge la necessità, in sede penale, di applicare correttamente il regime giuridico intertemporale rispetto al procedimento pendente alla data di entrata in vigore delle modifiche del 2012, al fine di fare corretta applicazione del principio del favor rei. Nella fattispecie, in cui un chirurgo è stato accusato di omicidio colposo, i giudici di secondo grado non hanno rispettato il dovere di esaminare d’ufficio la regiudicanda, per effetto dell’art. 2, comma 2, c.p., tenendo conto della intervenuta parziale abrogazione della norma incriminatrice. La Corte distrettuale avrebbe dovuto, invece, verificare in punto di fatto se la condotta del medico imputato potesse dirsi aderente ad accreditate linee guida, nonché se la stessa fosse connotata da colpa grave, nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche. Sicchè, nel caso di specie, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo esame, affinchè venga stabilito se il fatto si collochi nella sottofattispecie abrogata o in quella ancora vigente del decreto Balduzzi. L’indagine si muoverà con le cadenze imposte dalla riforma. Posto che l’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da pratiche mediche scientificamente accreditate, si dovrà valutare se, nelle ore in cui l’imputato ebbe a gestire il paziente, successivamente al ricovero, siano state omesse le possibili, e dovute, attività diagnostiche, secondo le raccomandazioni contenute nelle Linee guida di riferimento; e, in tale eventualità, dovrà essere chiarito se, nella omissione, vi sia stata colpa lieve o grave.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 6 giugno 2016, n. 23283 (pres. Blaiotta – rel. Mont