14 Giugno 2012

Responsabilità medica – Chirurgo – Capo equipe – Posizione di garanzia – Fase post-operatoria

“La posizione di garanzia del capo dell’equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio, ma si estende al contesto post-operatorio. Infatti, il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro per il fatto che le esigenze di cura e di assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario”

Nel caso di specie, il chirurgo è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo in quanto, dopo aver eseguito una operazione di ileostomia su un bambino di un solo giorno di vita, non ha successivamente disposto il suo ricovero in terapia intensiva nè gli ha assicurato un adeguato monitoraggio all’interno del reparto di chirurgia neonatale._x000d_
La vicenda processuale rivela che le condizioni del paziente neonato erano fortemente critiche ed esposte a rischi plurimi, connessi oltre che alla natura dell’atto operatorio anche alla tenerissima età; tutte situazioni di cui il chirurgo, nel suo ruolo di garante, non ha tenuto conto laddove non ha disposto il monitoraggio completo dei parametri vitali che si palesava, invece, imprescindibile.