06 Ottobre 2014

Responsabilità medica – Danno da ritardata diagnosi di gravidanza – Danno patrimoniale – Riconosciuto solo se adeguatamente provato

“Nel nostro ordinamento non esistono danni in re ipsa, risarcibili sol perché si dimostri l’avvenuta lesione d’un diritto. La lesione del diritto è il presupposto necessario, ma non sufficiente per pretendere il risarcimento del danno: ad esso dovrà necessariamente conseguire una perdita, patrimoniale o di altro tipo. L’eventuale lesione del diritto di interrompere la gravidanza è dunque giuridicamente irrilevante se la gestante, quand’anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire.”

Nel caso di specie, pur essendo stata riconosciuta la condotta colposa del medico e la conseguente lesione del diritto della ricorrente ad essere informata della esistenza della gravidanza, alla gestante viene liquidato il solo danno non patrimoniale (esistenziale)._x000d_
Viene, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente negli oneri di mantenimento del figlio, mancando la prova della volontà abortiva della donna nell’ipotesi in cui fosse stata tempestivamente informata, in quanto siffatta prova costituisce presupposto imprescindibile ai fini del ristoro economico.