Responsabilità medica – Equipe – Medico specialista con minore esperienza – Presenza casuale in sala parto – Lesioni in concorso – Reato colposo omissivo
“In tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento deve fondarsi sul criterio della probabilità logica e non di quella statistica, sicché è da escludere che il suo riconoscimento postuli, in ogni caso, l’accertata operatività di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimano un coefficiente prossimo alla certezza, dovendosi piuttosto fare riferimento al ragionamento inferenziale evocato in tema di prova indiziaria dall’art. 192, comma 2, c.p.p.: ciò in vista dell’individuazione, con elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell’efficienza causale di alternativi meccanismi eziologici, della condizione necessaria dell’evento e non di quella meramente sufficiente alla sua produzione.”
Nel caso di specie, gli Ermellini ritengono destituita di fondamento la proclamazione di innocenza di un medico, imputato per lesioni in concorso con l’equipe, fondata sul presupposto che questi non facesse parte dell’equipe ed anzi che, trovandosi casualmente in sala parto, si fosse affidato alla maggiore esperienze del medico più anziano. _x000d_
Il primo asserto contrasta insanabilmente con i fatti, proponendo una ricostruzione paradossale, secondo la quale in una struttura sanitaria pubblica la ripartizione dei compiti (il medico asserisce che, visitata la partoriente al momento dell’ingresso, aveva poi presenziato casualmente al parto, collaborando incidentalmente) e il dovere di prestare la propria opera (secondo le necessità del caso) sfugga allo schema operativo dell’equipe, sfumando in un non meglio precisato spontaneo aiuto solidaristico._x000d_
La pretesa, poi, di andare esente da responsabilità sul presupposto che altro medico abbia più anzianità di servizio è radicalmente contraddetta dalla constatazione che entrambi i sanitari avevano la stessa specializzazione in ostetricia e ginecologia, cosicché deve escludersi che uno dei due, sol perché meno anziano, possa pretendere esonero della penale responsabilità per essersi fidato acriticamente della condotta professionale del collega, che invece avrebbe dovuto essere ben in grado di valutare e, se del caso, di contrastare. _x000d_
E ciò in analogia col principio per cui si ritiene esclusa forza scriminante all’affidamento esclusivo del medico all’operato dell’aiuto (cfr. Cass. Pen., 26 giugno 2008, n. 40789).