Responsabilità medica – Erroneo intervento chirurgico – Perdita di chance di sopravvivenza per un periodo più lungo rispetto a quello effettivamente vissuto – Risarcibilità
“In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgici praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico.”
Il caso di specie ha ad oggetto una richiesta di risarcimento per responsabilità medica, derivata da erroneo trattamento terapeutico che aveva comportato la perdita di chance di sopravvivenza e/o l’accelerazione del decesso della moglie, all’epoca cinquantenne. Segnatamente, riscontrato un tumore ovarico, i chirurghi, anziché limitarsi al solo ovaio colpito dalla neoplasia, avrebbero dovuto asportare anche l’altro ovaio e l’utero._x000d_
In caso di responsabilità medica, in particolare per intervento terapeutico o chirurgico errato, occorre verificare se questo abbia comportato la perdita delle possibilità di vivere più a lungo, anche soltanto per poco tempo._x000d_
Una volta accertato il nesso causale tra l’errore medico ed il mancato rallentamento della progressione della malattia o comunque tra l’errore medico e l’accorciamento della possibile durata della vita, la perdita di questa chance è comunque risarcibile, quale entità a sé, giuridicamente ed economicamente valutabile._x000d_
Successivamente, nel giudizio di liquidazione del danno da perdita di chance vengono ad assumere rilievo sia l’aspetto della prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato, sia il profilo della maggiore o minore idoneità a garantire questo risultato. Sotto il primo aspetto, il valore della perdita dipende dalla sufficienza del comportamento tenuto o mancato, da parte del responsabile, a determinare il risultato sperato; sotto il secondo aspetto, rileva l’idoneità in concreto della situazione a determinare il risultato sperato, cioè la probabilità o la mera possibilità del conseguimento del risultato, anche in termini percentuali.