22 Luglio 2021

Responsabilità medica – Esclusa la competenza del foro del consumatore se la struttura opera in regime di convenzione con SSN

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 14 giugno 2021, n. 16767 (rel. M. Dell'Utri)
La disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell'art. 33 cit.); sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come "imprenditore" o "professionista" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 8093 del 02/04/2009).
La possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e una struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (come ridetto, del tutto estraneo al caso di specie) la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell'utente come ‘professionistà (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22133 del 02/11/201; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27391 del 24/12/2014).

Nel caso di specie, risulta pacifica tra le parti l’avvenuta limitazione, della prestazione patrimoniale imposta al paziente, al solo corrispettivo per il godimento della camera di degenza, essendo rimasti totalmente a carico del servizio sanitario pubblico tutti gli oneri economici connessi all’esecuzione della principale prestazione chirurgica e medica dei sanitari della struttura, oltre che delle connesse attività di supporto: prestazioni solo in relazione alle quali (in forza della relativa non diligente attuazione, e del conseguente carattere dannoso) risultano proposte le domande risarcitorie avanzate dagli odierni ricorrenti in sede di merito (tanto iure proprio quanto iure haereditatis).

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