23 Agosto 2010

Responsabilità medica – Posizione apicale – Decorso post operatorio

“Il primario ospedaliero non può addurre a discolpa che al reparto sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò perché il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alle cure e di verificarne l’attuazione”.

Nel caso di specie la S.C. ha riconosciuto la correttezza della sentenza dei giudici di merito in cui viene mosso al sanitario il rimprovero di non aver tenuto il comportamento collegato alla posizione di garanzia che gli era propria, in vista della fase post operatoria, trasferendo tale posizione a personale paramedico svelatosi, indipendentemente dalla competenza posseduta, non in grado di fare fronte all’assistenza dei pazienti appena sottoposti ad interventi di chirurgia, e ad un medico reperibile solo dietro chiamata._x000d_
Nel ribadire quanto affermato dai giudici di merito, la Cassazione precisa che “se è vero che gli obblighi di garanzia connessi all’esercizio della professione sanitaria possono essere delegati, con conseguente esclusione della responsabilità del titolare originario della posizione di garanzia, è però necessario perché ciò avvenga non solo che il delegato sia persona capace e competente nel settore ma anche che il delegante tenga sempre conto della peculiarità del caso in esame, dell’eventuale carattere di urgenza che lo stesso presenta e della gravità dello stato di salute del paziente”. _x000d_
In tal senso si veda anche Cass. Pen., sez. IV, 28 giugno 2007, n. 39609._x000d_