20 Aprile 2009

Responsabilità medica – Sottoposizione al test Aids o Hiv senza previo consenso del paziente – Illegittimità – Sussistenza

“Nessuno può essere sottoposto al test anti – Hiv senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, e anche in tale ipotesi il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, e ha diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente, potendosi prescindere dal consenso solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze d’interesse pubblico (rischi di contagio per terzi, o altro)._x000d_
E’ onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all’esito del test e alle condizioni di salute del paziente possano pervenire a conoscenza di terzi”.

La Suprema Corte, cassando la sentenza impugnata, afferma il seguente principio di diritto: “l’art. 5, 3° co. legge 5 giugno 1990, n. 135 – secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti – Hiv senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse – deve essere interpretato alla luce dell’art. 32, 2° co., Cost., nel senso che , anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente._x000d_
Dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro): circostanze che il giudice deve indicare nella motivazione”._x000d_
Nella sentenza in esame la Corte fornisce una interpretazione “costituzionalmente orientata” del terzo co. dell’art. 5 della L. n. 135/90, coordinata con i principi fondamentali in tema di autodeterminazione del paziente in ordine alla terapia e al rispetto dovutogli quale cittadino._x000d_
In materia si vedano: Corte Cost., 13 maggio 1991, n. 202; Corte Cost., 16 ottobre 1990, n. 307; Corte Cost. 22 giugno 1990, n. 455; Corte Cost. 14 luglio 19986, n. 184.