28 Marzo 2019

Responsabilità da sinistro stradale e valore probatorio del modulo di constatazione amichevole d’incidente

Cass. Civ., Sez. III, senteza 27 marzo 2019, n. 8451 (Rel. Guizzi Stefano Giaime)
"In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio" (Cass. Sez. III, sentenza 25 giugno 2013, n. 15881, in senso analogo anche Cass. Sez. III, sentenza 17 settembre 2013, n. 21161; Cass. Sez. III, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4010, non massimata). In particolare, è stata fatta salva - nella giurisprudenza di questa Corte - la possibilità per l'adito giudicante di accertare "che la dichiarazione resa [...] nel modulo di contestazione amichevole di incidente" sia "incompatibile con la dinamica del sinistro", e ciò proprio in base ad elementi come quelli valorizzati, nella specie, dalla sentenza impugnata, ovvero, "alla luce dell'entità dei danni riportati" dal veicolo dell'attore, "della situazione dei luoghi", nonché "della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente" antagonista. Difatti, la verifica di tale "incompatibilità logica" - secondo questa Corte - "si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria" contenuta nel "CID", fermo, peraltro, restando (essa precisa) che essa resterebbe "oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sent. n. 15881/2013). D'altra parte, si è anche affermato che "tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro" (così, Cass. Sez. VI-3, ordinanza 17 aprile 2018, n. 13951, non massimata), ovvero proprio taluno degli elementi valorizzati dalla sentenza sottoposto al vaglio di questa Corte.