19 Dicembre 2016

Revoca del finanziamento, clausola risolutiva espressa ed esclusione di vessatorietà

“In tema di revoca del finanziamento per inadempimento, deve riconoscersi la piena validità della clausola risolutiva espressa, la quale, non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie previste dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ., non ha carattere vessatorio”.

Nel caso deciso dalla sentenza in commento l’Istituto di credito si era avvalso della clausola risolutiva espressa per risolvere di diritto il contratto di mutuo a fronte della mancanza sul conto corrente del mutuatario delle somme necessarie per poter procedere all’addebito della rata scaduta.
La pronuncia si sofferma, pertanto, sulla presunta vessatorietà della clausola risolutiva espressa nei contratti di finanziamento, confermandone la piena validità ed efficacia.
In particolare, “la clausola risolutiva non ha carattere vessatorio, non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie previste dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ., neanche in relazione all’aggravamento della condizione di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte contrattuale, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., per l’ipotesi dell’inadempimento della controparte, e la relativa clausola non fa che rafforzarla, risolvendosi in una anticipata valutazione dell’importanza di un determinato inadempimento” (cfr. Cass., Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15365).
La Suprema Corte conferma l’indirizzo in forza del quale la clausola risolutiva espressa non ha natura vessatoria e, quindi, non necessita di specifica approvazione per iscritto.
La decisione in commento ha implicitamente dato seguito alla lettura restrittiva che ravvisa nell’elenco delle clausole vessatorie di cui al secondo comma dell’art. 1341 c.c. un elenco tassativo, suscettibile al più di interpretazione estensiva.
La clausola risolutiva espressa, nel consentire alle parti di valutare sin dall’origine quali inadempimenti possano essere considerati importanti al fine di risolvere il contratto, non può essere ricondotta a clausole che prevedono la facoltà di recesso. La clausola risolutiva espressa, infatti, non attribuisce il potere di recedere unilateralmente dal contratto, ma il potere di considerare risolto il vincolo contrattuale in caso di specifici inadempimenti.
La Corte aggiunge altresì che l’operatività della clausola non può essere esclusa in virtù della tolleranza manifestata dal creditore, “trattandosi di un comportamento di per sé inidoneo a determinare una modificazione della disciplina contrattuale ed insufficiente anche ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersi della clausola, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, abbia manifestato l’intenzione di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento” (cfr. Cass., Sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24564; Cass., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026).
Nel caso di specie, non essendo stato indicato da parte ricorrente lo specifico comportamento dal quale avrebbe dovuto essere desunta la volontà della Banca di rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva o comunque di non far valere la scadenza dei termini fissati per il pagamento delle rate di finanziamento, il contratto doveva ritenersi risoluto di diritto con conseguente obbligo a carico di parte mutuataria di restituire capitale e interessi.

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2016, n. 23065