01 Dicembre 2014

Revocatoria – Rimesse bancarie – Sconfinamento dal fido – Presunzione di consapevolezza dell’insolvenza – Esclusa

“La qualità della banca di operatore economico qualificato è fatto che, di per sé, vale unicamente a fondare il convincimento della particolare capacità dell’istituto di credito di cogliere tempestivamente i sintomi della crisi economica e finanziaria del proprio cliente; spetta però al Fallimento, gravato sul punto del relativo onere, di allegare e di provare l’effettiva sussistenza di tali sintomi, manifestatisi in data anteriore all’effettuazione delle rimesse di cui si chiede la revoca.”

La Suprema Corte esclude che gli obblighi gravanti su un istituto di credito, di tenersi costantemente informato sulle condizioni economiche del proprio cliente, comportino il sorgere di una presunzione iuris tantum, a carico dello stesso, di conoscenza dello stato di insolvenza, dalla quale deriverebbe un’inversione dell’onere probatorio._x000d_
D’altro canto, un conto è lo stato di insolvenza, la cui sussistenza nel periodo sospetto è oggetto di presunzione assoluta, ed altro è l’effettiva esteriorizzazione di tale stato, che, ai fini dell’accoglimento della revocatoria, deve essere concretamente percepita come tale dal terzo convenuto, sia esso o meno una banca._x000d_
Nel caso di specie, la circostanza che il cliente sconfinasse continuamente dal fido è di per sé equivoca, in quanto potrebbe essere indicativa anche della fiducia riposta dalla banca nelle capacità economiche del proprio cliente, e non può, pertanto, costituire elemento presuntivo così grave da fondare da solo la prova della scientia decoctionis della banca, a meno che non siano chiarite a pieno le ragioni (ad es. durata, ammontare, progressività dello sconfinamento) che consentano di ravvisare nel dato un segnale certo dell’insolvenza del correntista.