20 Maggio 2019
Ricorso per Cassazione e prova di resistenza
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 maggio 2019, n. 13479 (Rel. Positano)
Non viene superata la c.d. " prova di resistenza" quando la data di notifica del ricorso è successiva al termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata. Al riguardo, è stato infatti condivisibilmente affermato che "pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ."(Cass. 17066/2013); pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.