25 Settembre 2019

Ricorso in Cassazione: sulla specificità dei motivi anche dal punto di vista grafico e formale

Cass. Pen., sez. II, sentenza 24 maggio 2019, n. 38676 (rel. Beltrani)
Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.
In particolare, la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica.
Il rilievo attiene in primis al profilo logico-concettuale.
Peraltro, non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l'aspetto grafico e formale dell'articolazione dell'atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che "i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p.".
Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di legittimità, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all'art. 606 c.p.p. (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017), e la sua violazione può confermare la valutazione d'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.

La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall’art. 606, comma 1, c.p.p. (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus, a presidio del quale l’art. 606, comma 3, c.p.p. commina la sanzione della inammissibilità per i « motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ») comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il già adoperato riferimento alla « duplice specificità » (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.
I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata: i vizi della motivazione si pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che — all’evidenza — la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.

Giova, inoltre, considerare che, “sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi d’impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinenti previsioni (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, in motivazione) . Per vero siffatta impostazione che addossa alla Corte suprema di cassazione « il compito di dare forma e contenuto giuridici » alle doglianze del ricorrente, per poi « decidere su di esse » — è stato condivisibilmente osservato — « sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili, gravando » la controparte resistente dell’onere « di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria » (Sez. 1 civ., n. 19443 del 23/09/2011)”.