08 Ottobre 2012

Ricorso per Cassazione – Deposito atti e documenti – Responsabilità sanitaria – Natura contrattuale

“L’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, n. 4, c.p.c., di depositare insieme al ricorso gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio (come le consulenze tecniche svolte nei due gradi di giudizio), mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ex art. 369, ult. comma, c.p.c.”

In ossequio al suddetto principio, la Suprema Corte rileva che il mancato deposito di copia delle consulenze tecniche d’ufficio, richiamate dalla sentenza impugnata, e la mancata indicazione della sede processuale dove le stesse erano state depositate nella fase di merito, non è causa di improcedibilità del gravame._x000d_
Inoltre, la Corte non accoglie la tesi del ricorrente che sembra assumere che si sia formato il giudicato sul nesso causale, costituente elemento logico autonomo della sentenza, in quanto il carattere devolutivo dell’appello comporta che, qualora con il gravame sia impugnata la decisione di rigetto della domanda, il giudice dell’appello è libero di valutare autonomamente la domanda stessa, anche individuando un profilo di rigetto diverso da quello valorizzato dal giudice di primo grado._x000d_
Nel merito, viene censurato il comportamento dell’ospedale che non aveva assolto l’onere della prova dell’esatto adempimento, secondo i criteri della responsabilità contrattuale._x000d_
Ciò in spregio al principio secondo cui “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall’art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l’individuazione del fondamento di responsabilità dell’ente nell’inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d’opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell’ente per fatto dei dipendenti sulla base dell’art. 1228 c.c.” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 577/2008).