Rimessione alle SS.UU. – Perizia contrattuale – Natura di arbitrato tecnico
Rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte l’esame della questione relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi ovvero quale “species” dell’arbitrato libero. In quest'ultimo caso, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione.
Ritiene la giurisprudenza di legittimità che “la perizia contrattuale non sia appunto un istituto autonomo, ma che questa, là dove si risolva in particolare nel deferimento ad uno o più esperti, scelti per la loro particolare competenza, del compito di formulare un apprezzamento tecnico che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisca in una fattispecie di segno corrispondente (negoziale cioè) diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti medesime, mediante mandato conferito ad un terzo così come avviene esattamente nell’arbitrato libero, del quale costituisce una particolare figura differenziandosene soltanto per lo speciale oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica, non già per gli effetti, posto che, in entrambi i casi, il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo che le parti si obbligano preventivamente a rispettare” (così, Cass. Sez. 1, sent. n. 15410 del 2001).
Corollario della riconduzione della perizia contrattuale nell’alveo dell’arbitrato rituale è – secondo una certa dottrina – la necessità di ravvisare, in entrambi i casi, “una rinunzia convenzionale delle parti all’intervento del giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia”.
A tale impostazione non è rimasta indifferente la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nella clausola di un contratto di assicurazione, “che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2010, n. 25643).