17 Marzo 2016

Rinuncia alla domanda – Cessata materia del contendere – Frazionamento della domanda – Cosa giudicata – Escluso

“La disposizione dettata dall’art. 2945 c.c., comma 2, intesa a far decorrere la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una domanda, la abbandoni, così impedendo che sulla stessa intervenga la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata.”

L’articolo 2945, comma 3, c.c. che prevede il venir meno dell’effetto permanente interruttivo della prescrizione provocato dall’atto interruttivo del giudizio sino alla conclusione dello stesso (ex articolo 2945, comma 2, c.c.), sopravvivendo solo l’effetto interruttivo istantaneo della domanda, è applicabile anche nel caso in cui il giudizio non si sia concluso con un formale provvedimento di estinzione, ma con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere._x000d_
Infatti, se è vero che la sospensione dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione durante l’intero corso del giudizio è prevista dall’art. 2945 c.c., comma 3, solo nel caso di estinzione del processo, che può dipendere da una rinuncia agli atti, la ratio legis consente un’interpretazione estensiva della norma che sia idonea a ricomprendervi la fattispecie in cui vi è stata una rinuncia alla domanda che ne ha determinato l’abbandono, cui ha fatto seguito una sentenza di cessazione della materia del contendere che, in quanto tale, è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere._x000d_
Tale sentenza costituisce una modalità di conclusione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, alla quale può estendersi la previsione del terzo comma dell’art. 2945 c.c., nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia determinata da una rinuncia della domanda ad opera della parte.