04 Maggio 2026

Riparazioni carrozzeria non convenzionata – Scoperto diverso – Vessatorietà della clausola

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10797 (rel. G. Cricenti)
La clausola con cui viene determinato un valore dello scoperto sul costo della riparazione effettuata da carrozzeria non convenzionata con la compagnia assicuratrice maggiore di quello previsto per l'ipotesi che la riparazione venga effettuata da carrozzeria con la medesima convenzionata non può considerarsi ex se vessatoria o abusiva in quanto limitativa della libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, limitando la facoltà di libera scelta sul mercato dell'operatore cui rivolgersi nell'economicamente privilegiare quelli scelti e convenzionati con la compagnia assicuratrice.
La clausola in argomento va, infatti, considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 206 del 2005, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola.

La valutazione della clausola in argomento non può prescindere dal previo accertamento se essa sia stata al consumatore imposta ovvero risponda a libera accettazione all’esito di prodromica specifica trattativa; va allora accertato se, in difetto di quest’ultima, la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato.

Allegati