24 Marzo 2014

Risarcimento danni – Rottura accidentale impianti di tubazione – Improcedibilità della domanda – Clausole compromissorie – Perizia contrattuale

“Ricorre la fattispecie di perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione della controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.”

Il decidente, in armonia con la giurisprudenza costante, ritiene che nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale (con deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l’impegno di accettare le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti) è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c. (cfr. Cass. Civ., 11 maggio 2011, n. 10332; Cass. Civ., 22 maggio 2007, n. 11876; Cass. Civ., 2 febbraio 2006)._x000d_
Dovendosi escludere che simili clausole contrattuali possano configurare un’ipotesi di arbitrato rituale o irrituale, le relative fattispecie devono qualificarsi come perizia contrattuale, non idonea a limitare la cognizione dell’Autorità Giudiziaria._x000d_
Nel caso di specie, ricorrendo una ipotesi di perizia contrattuale, viene dichiarata l’improponibilità della domanda, in quanto parte attrice, in spregio al disposto di cui all’art. 2967 c.c., non ha addotto o dimostrato di aver promosso e svolto il procedimento di cui alle clausole del contratto assicurativo, che prevedevano espressamente la nomina a cura delle parti di periti addetti alla individuazione delle cause dell’evento ed alla quantificazione dei danni._x000d_
Diversamente, la compagnia assicuratrice convenuta, invertendo l’onere della prova, ha dimostrato di avere dato impulso al procedimento previsto dalle citate clausole contrattuali, incaricando un tecnico ai fini degli accertamenti del caso, senza peraltro incontrare l’adesione di parte attrice, la quale si è limitata a richiedere la redazione di preventivi, prodotti in atti, in assenza del contraddittorio e della perizia di un tecnico di parte che avesse accertato le cause dell’evento.