28 Marzo 2019

Il risarcimento del danno ai prossimi congiunti di vittima primaria di illecito costituente reato

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8442 (Rel. Guizzi Stefano Giaime)
"In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali", spetta a costoro "anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", fermo restando che, trattandosi di "una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (Cass. Sez. III, sentenza 3 aprile 2008, n. 8546).

La circostanza che le spese per spostamenti e permanenza, in diverse città, ove i ricorrenti si erano recati per ragioni di cura della propria figlia, fossero "documentabili", senza essere state però specificamente documentate nel loro ammontare, non costituisce ragione per negarne il rimborso, salvo che non si escluda la ricorrenza di quelle trasferte (affermazione della quale nella sentenza non vi è, però, traccia), e ciò alla stregua del principio secondo cui, in presenza di sinistri "che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ." (Cass. Sez. III, sentenza 19 gennaio 2010, n. 712; nello stesso senso già Cass. Sez. III, sentenza 10 dicembre 1999, n. 13358). Si tratta, per vero, di principio enunciato, in passato, con esclusivo riferimento "a lesioni personali di devastante entità", ma che, a giudizio di questo collegio, deve essere esteso a tutte quelle che abbiano determinato postumi che superino la soglia - legislativamente stabilita - della "micropermanenza", ancorandola, così, ad un dato normativo certo, piuttosto che a quello di una (non meglio precisata) natura "devastante" delle conseguenze lesive del sinistro.