Risarcimento del danno allo straniero – Incidente stradale – Criterio della reciprocità – Interpretazione art. 16 disposizioni preliminari codice civile
“I parenti dell’immigrato deceduto in un incidente stradale hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non anche se manca il criterio di reciprocità con il Paese di origine della vittima”.
La Corte di Cassazione ha chiarito, mediante la pronuncia in commento, che l’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo ancora in vigore, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato con riferimento all’art. 2 Cost._x000d_
Da questo consegue che anche allo straniero è sempre consentito domandare al giudice italiano, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che sia derivato da lesione di diritti inviolabili della persona, avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada.