03 Febbraio 2014

Risarcimento del danno da sinistro stradale – Ammissibile la cessione del relativo credito

“Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posta agli articoli 1260 ss. c.c.”

La Suprema Corte ritiene che la disciplina relativa alla cessione del credito trovi applicazione anche in caso di cessione del credito al risarcimento del danno non patrimoniale. Ne deriva che il cessionario è legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale della responsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento del danno._x000d_
Al riguardo, a fronte della riconosciuta trasmissibilità iure hereditatis del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale (segnatamente, del danno morale terminale, cd. catastrofale, nonché del danno biologico terminale, una volta acquisiti dalla vittima nel proprio patrimonio), non può logicamente negarsi l’ammissibilità della relativa circolazione anche inter vivos. A fortiori allorquando il danno morale e il danno biologico siano, come nella specie, non terminali._x000d_
Del diritto (o della ragione di credito) al risarcimento del danno non patrimoniale deve dunque ammettersi l’alienabilità e, in particolare, la cedibilità da parte del titolare, anche anteriormente e a prescindere dalla sua successione._x000d_
Potrà, semmai, verificarsi quale dei vari aspetti di cui si compendia la unitaria ma composita categoria del danno non patrimoniale sia entrato nel patrimonio del cedente al momento della cessione, giacché diverso può essere il momento di relativa insorgenza (come, ad esempio, allorquando la sofferenza morale interiore conseguente a fatto-evento lesivo degeneri solamente in un secondo momento in lesione psicofisica accertabile in sede medico legale – danno biologico – ovvero in uno sconvolgimento dell’esistenza comportante radicali scelte di vita diverse – danno esistenziale –)._x000d_
In definitiva, il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’art. 1260 c.c. _x000d_
Ciò anche in considerazione del fatto che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale non può considerarsi strettamente personale. Infatti, la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto va tenuta distinta dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno, e l’obbligazione risarcitoria deve considerarsi autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce, sicché altro è la natura strettamente personale dell’interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (nella giurisprudenza di legittimità si è altresì riconosciuto che la transazione in ordine al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell’ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica di una diritto patrimoniale sulla somma).