14 Dicembre 2018

Il risarcimento del danno da malattia professionale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32376 (Rel. Spena)
In tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo, devono affermarsi i principi della «conoscibilità del danno» e della «rapportabilità causale», specificando che tali principi non aprono la strada alla rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l'altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca. In relazione al soggetto leso l'ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l'elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi . In coerenza con tali principi questa Corte (Cass. civ. sez. lav. 31/05/2010 nr. 13284 ) ha affermato anche in relazione alla responsabilità ex contractu del datore di lavoro, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia causata al dipendente nell'espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalla valutazioni soggettive dello stesso.

Allegati