14 Aprile 2009

Risarcimento del danno non patrimoniale – Danno morale – Esclusione

“La sofferenza psichica (transeunte), tradizionalmente definita come danno morale soggettivo, quando sia il riflesso di una lesione medicalmente accertata, non è voce di danno autonoma rispetto al danno biologico ma è una componente del danno biologico e perciò, come evidenziato dalle recenti sentenze della Suprema Corte dell’11. 11. 2008, in linea con la sentenza 31. 5. 2003, n. 8827, detta sofferenza non va risarcita con una somma aggiuntiva rispetto all’importo liquidato per il danno biologico ma va considerata, nella sua intensità e persistenza, ai fini dell’adeguamento del valore tabellare di questo importo alla specificità del singolo caso._x000d_
La prassi di un congiunto riconoscimento del danno biologico e del danno morale – quest’ultimo liquidato in percentuale del primo e, sovente, in modo automatico – va disattesa in quanto non considera che il danno morale è inglobato nel danno biologico, duplica i risarcimenti e, con detto automatismo, trascura la necessità che l’attore alleghi e dimostri le circostanze concrete da cui dipendono esistenza, intensità e persistenza del patema d’animo”.

Il Tribunale di Lucca, pur riconoscendo all’attore il risarcimento per un danno biologico di non lieve entità (IP 16%), ha ritenuto di non dover dare luogo, nel caso di specie, “ad alcun adeguamento in mancanza di (tempestiva) allegazione e di prova del fatto che le lesioni riportate dall’attore abbiano avuto una incidenza, in termini di sofferenza psichica, specifica e superiore rispetto a quella ordinariamente conseguente al tipo delle lesioni stesse”._x000d_
In senso analogo si veda: Tribunale di Venezia, sez. dist. San Dona’ di Piave, 12 febbraio 2009: “… Quanto al danno morale, riprendendo l’insegnamento della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 del 11/11/2008, che invita il giudice ad apprezzare la sussistenza del danno in relazione alla esigenza di tutela di specifici diritti, diffidandolo dalla liquidazione in astratto e dalla duplicazione risarcitorie, va considerato che nessun contenuto parte attrice ha dato a tale voce di danno; che non è neppure dedotta la sussistenza di reato; che il danno già esposto per lesione del diritto costituzionale – e fondamentale della persona – alla integrità corporea è stato liquidato; con la conseguenza che nessun altro importo è dovuto”.