19 Maggio 2009

Risarcimento del danno – Randagismo – Responsabilità ASL – Sussistenza

“E’ la ASL territorialmente competente a dover risarcire i danni alle persone aggredite e morse dai cani randagi se una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali”

la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del Comune di Pozzuoli, ha riconosciuto la responsabilità dell’ASL Napoli 2 per il morso di un randagio ad un minore._x000d_
Precisa, al riguardo, la Corte che “nella specie si verte in un’ipotesi di risarcimento danni conseguente ad un fenomeno di randagismo. Trattasi di materia regolata, nell’ambito della legge quadro 14 agosto 1991, n. 28, da leggi regionali; in particolare, la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle ASL (che, a mente dell’art. 5 lett. c) della legge regionale, “attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici”) …_x000d_
Senonchè, in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs n. 502 del 1992, risulta reciso il “cordone ombelicale” fra Comuni e USL (così Corte Cost. 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. Ne consegue che la locale azienda sanitaria doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al comune di Pozzuoli”._x000d_
Conclude, pertanto, la Corte che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune”._x000d_